Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2  e
3, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  ulteriormente
prorogato al ((31 dicembre 2012)). 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
della Repubblica di cui  all'articolo  2,  comma  4,  della  legge  4
novembre 2010, n. 183, e comunque ((inderogabilmente)) non otre il 31
dicembre 2012, sono prorogati  gli  organi  collegiali  e  gli  altri
organismi  operanti  presso  il  Ministero  della   salute   di   cui
all'Allegato 1. Entro la medesima  data  il  Ministro  della  salute,
puo',  con  propri  decreti,  rinnovarne   la   composizione,   senza
accrescere il numero dei componenti. 
  3. Il Ministro della salute, con proprio  decreto,  fatti  salvi  i
componenti  di  diritto  previsti  dalla  normativa   vigente,   puo'
rinnovare  la  composizione  del  Consiglio  superiore  di   sanita',
nominando il presidente e i  componenti  non  di  diritto,  riducendo
questi ultimi al numero di quaranta. 
  ((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5.1. Limitatamente agli esercenti le  professioni  sanitarie,  gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un  anno
dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma  5,  e  comunque  non
oltre l'entrata in vigore  di  specifica  disciplina  riguardante  la
responsabilita' civile e le relative  condizioni  assicurative  degli
esercenti le professioni sanitarie».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  dell'articolo  10,  commi   2   e   3,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia sanitaria) 
              (Omissis). 
              2. Il termine del 31 gennaio 2011 di  cui  all'articolo
          1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007,  n.
          120, e successive modificazioni, come  prorogato  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10, e  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2011, recante  ulteriore
          proroga di termini  relativa  al  Ministero  della  salute,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  31  marzo
          2011, e' fissato al 31 dicembre 2012. 
              3. Al fine di consentire alle regioni di completare  il
          programma  finalizzato  alla  realizzazione  di   strutture
          sanitarie     per     l'attivita'      libero-professionale
          intramuraria,  ai  sensi  dell'articolo  15-duodecies   del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  introdotto
          dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000,  n.
          254, il termine, gia'  stabilito  dall'articolo  1-bis  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          fissato al 31 dicembre 2012.». 
              Il testo  dell'articolo  2,  comma  4,  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,  di  congedi,
          aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
          servizi per l'impiego,  di  incentivi  all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di controversie di lavoro) e' il seguente: 
              «Art. 2. (Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione
          degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dal Ministero della salute) 
              (Omissis). 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  si  procede  al  riordino   degli   organi
          collegiali e degli altri organismi istituiti  con  Legge  o
          con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
          mediante l'emanazione di  regolamenti  adottati,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nel rispetto dei seguenti criteri: 
              a)  eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
              b) razionalizzazione delle competenze  delle  strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
              c)  limitazione  del  numero  delle  strutture,   anche
          mediante  la  loro   eventuale   unificazione,   a   quelle
          strettamente indispensabili all'adempimento delle  funzioni
          riguardanti la tutela della salute; 
              d)  diminuzione  del  numero   dei   componenti   degli
          organismi.». 
              Il testo dell'articolo 3 del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148 ( Ulteriori misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo.  Delega  al
          Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
          territorio degli uffici giudiziari), come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art.  3.  Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche. 
              1. Comuni, Province,  Regioni  e  Stato,  entro  il  30
          settembre  2012,  adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al
          principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita'  economica
          privata sono libere ed e' permesso tutto cio'  che  non  e'
          espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: 
              a) vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e
          dagli obblighi internazionali; 
              b)  contrasto  con  i   principi   fondamentali   della
          Costituzione; 
              c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'
          umana e contrasto con l'utilita' sociale; 
              d) disposizioni indispensabili per la protezione  della
          salute umana,  la  conservazione  delle  specie  animali  e
          vegetali, dell'ambiente, del  paesaggio  e  del  patrimonio
          culturale; 
              e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta  di
          giochi pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti
          sulla finanza pubblica. 
              2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
          sviluppo  economico  e  attua   la   piena   tutela   della
          concorrenza tra le imprese. 
              3. Sono in  ogni  caso  soppresse,  alla  scadenza  del
          termine di  cui  al  comma  1,  le  disposizioni  normative
          statali incompatibili  con  quanto  disposto  nel  medesimo
          comma, con conseguente diretta applicazione degli  istituti
          della   segnalazione   di    inizio    di    attivita'    e
          dell'autocertificazione  con  controlli  successivi.  Nelle
          more della decorrenza del predetto  termine,  l'adeguamento
          al  principio  di  cui  al  comma  1  puo'  avvenire  anche
          attraverso  gli  strumenti   vigenti   di   semplificazione
          normativa.  Entro  il  31  dicembre  2012  il  Governo   e'
          autorizzato ad adottare uno o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
          abrogate per effetto di quanto disposto nel presente  comma
          ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
          fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. 
              4. 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui  all'articolo
          33, quinto comma, della  Costituzione  per  l'accesso  alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
              a) l'accesso  alla  professione  e'  libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
              b) previsione dell'obbligo  per  il  professionista  di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
              d). 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni
          ed i titoli professionali  posseduti,  la  struttura  dello
          studio ed i  compensi  delle  prestazioni,  e'  libera.  Le
          informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
          e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 
              5.1.  Limitatamente  agli  esercenti   le   professioni
          sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera  e),  si
          applicano decorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
          all'alinea del medesimo  comma  5,  e  comunque  non  oltre
          l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante  la
          responsabilita'   civile   e   le    relative    condizioni
          assicurative degli esercenti le professioni sanitarie». 
              5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
          in contrasto con i principi di cui al comma 5,  lettere  da
          a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
          vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e,  in
          ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
              5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,  provvede
          a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
          risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un  testo
          unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              6.  Fermo  quanto  previsto  dal   comma   5   per   le
          professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il  loro
          esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa. 
              7. Le disposizioni vigenti  che  regolano  l'accesso  e
          l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire  il
          principio di  liberta'  di  impresa  e  di  garanzia  della
          concorrenza. Le disposizioni relative  all'introduzione  di
          restrizioni all'accesso  e  all'esercizio  delle  attivita'
          economiche  devono  essere   oggetto   di   interpretazione
          restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma  1
          del presente articolo. 
              8. Le restrizioni in materia di  accesso  ed  esercizio
          delle  attivita'   economiche   previste   dall'ordinamento
          vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
          del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Il termine "restrizione",  ai  sensi  del  comma  8,
          comprende: 
              a) la limitazione, in  forza  di  una  disposizione  di
          legge,  del  numero  di  persone  che  sono   titolate   ad
          esercitare una attivita' economica in tutto  il  territorio
          dello Stato o in una certa area  geografica  attraverso  la
          concessione di licenze o autorizzazioni amministrative  per
          l'esercizio,  senza  che  tale  numero   sia   determinato,
          direttamente o indirettamente sulla base della  popolazione
          o di altri criteri di fabbisogno; 
              b)   l'attribuzione   di   licenze   o   autorizzazioni
          all'esercizio di una attivita' economica solo  dove  ce  ne
          sia  bisogno   secondo   l'autorita'   amministrativa;   si
          considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
          parte di persone che hanno gia'  licenze  o  autorizzazioni
          per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa  la
          domanda da parte  di  tutta  la  societa'  con  riferimento
          all'intero  territorio  nazionale  o  ad  una  certa   area
          geografica; 
              c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
          esercitarla solo all'interno di una determinata area; 
              d)   l'imposizione   di   distanze   minime   tra    le
          localizzazioni delle sedi  deputate  all'esercizio  di  una
          attivita' economica; 
              e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica
          in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche; 
              f)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica ad alcune categorie o divieto, nei  confronti  di
          alcune  categorie,   di   commercializzazione   di   taluni
          prodotti; 
              g)  la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'
          economica attraverso l'indicazione  tassativa  della  forma
          giuridica richiesta all'operatore; 
              h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per  la
          fornitura  di  beni  o  servizi,  indipendentemente   dalla
          determinazione,    diretta    o     indiretta,     mediante
          l'applicazione di un coefficiente di profitto  o  di  altro
          calcolo su base percentuale; 
              i)  l'obbligo  di  fornitura   di   specifici   servizi
          complementari all'attivita' svolta. 
              10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
          9 precedente possono essere  revocate  con  regolamento  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n.  400,  emanato  su  proposta  del  Ministro
          competente entro quattro mesi dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, fermo in ogni caso  quanto  previsto  dal
          comma 1 del presente articolo. 
              11.  Singole  attivita'   economiche   possono   essere
          escluse,  in  tutto  o  in  parte,  dall'abrogazione  delle
          restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso,  la
          suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
          comma 9, puo' essere concessa, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          competente di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentita   l'Autorita'   garante    della
          concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, qualora: 
              a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse
          pubblico, tra  cui  in  particolare  quelle  connesse  alla
          tutela della salute umana; 
              b)  la  restrizione  rappresenti   un   mezzo   idoneo,
          indispensabile  e,  dal  punto  di  vista  del   grado   di
          interferenza  nella  liberta'  economica,   ragionevolmente
          proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata; 
              c) la restrizione  non  introduca  una  discriminazione
          diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,  nel  caso
          di societa', sulla sede legale dell'impresa. 
              11-bis. In conformita' alla direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sono  invece  esclusi  dall'abrogazione  delle  restrizioni
          disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e  noleggio
          con conducente non  di  linea,  svolti  esclusivamente  con
          veicoli categoria M1, di cui  all'articolo  6  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, recante  il  codice  dell'ordinamento
          militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              «d) i proventi monetari derivanti  dalle  procedure  di
          cui alla  lettera  a)  sono  determinati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
          strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
          del bilancio dello Stato  per  essere  destinati,  mediante
          riassegnazione anche in deroga ai limiti  previsti  per  le
          riassegnazioni, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fino al 31  dicembre  2013,  agli  stati  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          una quota corrispondente al 55 per cento, da  assegnare  al
          fondo ammortamento dei titoli di  Stato,  e  del  Ministero
          della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
          nonche'   agli   enti   territoriali    interessati    alle
          valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
          somme  riassegnate   al   Ministero   della   difesa   sono
          finalizzate esclusivamente a spese di investimento.  E'  in
          ogni caso  precluso  l'utilizzo  di  questa  somma  per  la
          copertura  di  oneri  di  parte  corrente.  Ai  fini  della
          valorizzazione dei medesimi beni,  le  cui  procedure  sono
          concluse entro il termine perentorio di centottanta  giorni
          dal  loro  avvio,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo  4,  comma  4-decies,  del  decreto-legge   25
          gennaio 2010, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n.  42,  ovvero  all'articolo  34  del
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   la
          determinazione finale delle conferenze  di  servizio  o  il
          decreto  di  approvazione  degli  accordi   di   programma,
          comportanti variazione degli  strumenti  urbanistici,  sono
          deliberati dal  consiglio  comunale  entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i due  citati  provvedimenti,  in  caso  di
          mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
          medesimo termine perentorio e il  meccanismo  del  silenzio
          assenso per la ratifica delle determinazioni  finali  delle
          conferenze  di  servizi  si  applicano  alle  procedure  di
          valorizzazione di cui all'articolo 314». 
              12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono  sostituite
          dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole  da:
          «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento»  sono  sostituite
          dalle    seguenti:    «integrate    dalla     comunicazione
          dell'avvenuto   pagamento.   La    richiesta    da    parte
          dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
          l'avvenuto pagamento»; 
              b) al comma 2, dopo le parole: «gia'  registrate»  sono
          inserite le seguenti: «e regolarizzate»  e  le  parole  da:
          «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite  dalle
          seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di  cui
          al comma precedente»".